Contratto di lavoro a chiamata


Specifiche sul lavoro a chiamata.
Il contratto di lavoro a chiamata è un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Con questo tipo di contratto si regolamenta quindi, in modo definitivo, il lavoro svolto saltuariamente e rispetto al quale vengono emesse fatture a fronte del compenso.

Più in particolare sono previste due forme:
  • Lavoro a chiamata (o intermittente o job on call) con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
  • Lavoro a chiamata (o intermittente o job on call) senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di non essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro. 

SOGGETTI INTERESSATI

  • Può essere stipulato da qualunque lavoratore
  • Può essere stipulato da qualunque impresa ad eccezione di quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 626/1994).
  • Non può essere stipulato dalla Pubblica Amministrazione

CARATTERISTICHE


Può essere utilizzato:
  1. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze
    individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;
  2. per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (week-end, ferie estive, vacanze pasquali o natalizie);
  3. in via sperimentale con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati (non è necessario uno stato di disoccupazione o inoccupazione di lunga durata).
Divieti:
  • Non è consentito l'uso del job on call per sostituire lavoratori in sciopero.
  • Non è consentito l'uso del job on call presso le aziende che nei sei mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi, ovvero è in corso una sospensione o riduzione di orario di lavoro per cassa integrazione (questo divieto è derogabile da un accordo sindacale) di lavoratori adibiti a mansioni per le quali si effettua la chiamata.
  • Non è consentito l'uso del job on call a quelle imprese che non hanno messo "in sicurezza" l'ambiente di lavoro ai sensi del Dlgs 626/1994.
Altri articoli per te:

0  commenti :

Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.