Conseguenze al pagamento tardivo di un assegno


Nel caso di emissione di assegno scoperto l'applicazione delle sanzioni e della revoca può essere evitata tramite un pagamento tardivo, ossia il pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso. Oltre all'importo dovuto e non pagato l'emittente dovrà versare, a titolo di oneri accessori, una penale pari al 10% della somma, gli interessi legali calcolati sull'importo dell'assegno per il periodo che intercorre fra la data di presentazione dell'assegno e quella del pagamento tardivo e, le spese relative al protesto.



In base alla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, quindi, in caso di assegni bancari non pagati (in tutto o in parte) per mancanza di fondi al momento della prima presentazione al pagamento, sia essa telematica o materiale, il successivo pagamento del solo importo facciale dell'assegno non è sufficiente per evitare di incorrere in qualsiasi sanzione amministrativa, o di essere iscritti nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari (CAI) con conseguente revoca di autorizzazione ad emettere assegni per 6 mesi: il pagamento tardivo deve comprendere una penale pari al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese.

La banca è tenuta ad informare entro il 10° giorno dalla presentazione dell'assegno per il pagamento (preavviso di revoca) il cliente della mancanza di provvista e della possibilità di sottrarsi all'avvio delle sanzioni attraverso il pagamento tardivo dell'assegno. Quest'ultimo può essere effettuato in diversi modi, tra i quali la costituzione presso la banca su cui è tratto l'assegno di un deposito vincolato da destinare al definitivo pagamento dell'assegno.

L'applicazione delle sanzioni e l'iscrizione nella CAI sono escluse solo quando il pagamento tardivo è comprensivo anche degli oneri accessori.

La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla banca trattaria entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. In caso di protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al Pubblico Ufficiale (Notaio, Ufficiale giudiziario, o segretario comunale nei comuni privi di notaio e ufficiale giudiziario) che ha redatto l'atto di protesto, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative.
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