Richiesta della cassa integrazione straordinaria


L'esame congiunto, propedeutico alla richiesta di CIGS, deve essere svolto presso le Regioni, alle quali
compete, altresì, la promozione degli accordi finalizzati all'applicazione dei contratti di solidarietà.
La procedura per l'attivazione della CIGS prevede una fase di consultazione sindacale e una fase amministrativa che si esplicita attraverso la presentazione della domanda.
La fase di consultazione sindacale (art. 2 D.P.R. 218/2000) si svolge attraverso i seguenti punti:

  1. l'impresa che intende fare ricorso alla CIGS, deve darne preventiva comunicazione alle R.S.U. o in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella Provincia;
  2. entro 3 giorni dalla comunicazione, una delle parti deve presentare richiesta di esame congiunto della situazione aziendale:
    1. al competente ufficio della Regione nel cui territorio sono ubicate le unità produttive interessate all'intervento straordinario di integrazione salariale;
    2. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora l'intervento CIGS riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale;
  3. l'esame congiunto si terrà presso la Direzione Regionale del Lavoro nei casi in cui le unità produttive interessate siano ubicate in più province della medesima regione o in sede ministeriale se le unità aziendali sono dislocate in più regioni;
  4. l'oggetto dell'esame congiunto è costituito dal programma di risanamento che l'azienda intende attuare, comprensivo di tutti gli aspetti relativi alla durata, al numero dei lavoratori interessati alla CIGS, ai criteri e all'individuazione dei lavoratori da sospendere, alle modalità di rotazione e all'indicazione dei motivi della mancata adozione;
La fase di consultazione sindacale deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi a quello della richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. Il computo dei 25 giorni decorre dalla data di ricezione, da parte del competente ufficio, della richiesta di esame congiunto.

Fase amministrativa - Presentazione della domanda

Assolta la fase di consultazione sindacale, la domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via telematica , corredata dalla documentazione richiesta, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro. Alla domanda, dovranno essere allegati il programma di intervento, la scheda relativa alla causale invocata e la copia del verbale di esame congiunto.

LA DOMANDA ALL'INPS

In seguito all'emanazione del decreto di autorizzazione della CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U., l'azienda presenta domanda all'Inps in via telematica. Tramite il mod. I.G. 15/str. (cod. SR 40) devono essere indicati i dati relativi all'azienda, i dati relativi al decreto ministeriale di autorizzazione, il periodo richiesto, il numero dei lavoratori sospesi o a orario ridotto e le modalità di pagamento (tramite azienda con successivo conguaglio o direttamente dall'Inps). Nei casi di pagamento diretto devono essere presentati anche i modelli SR41.
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