IMU 2013 sui terreni - indicazioni tecniche


I terreni sono beni immobili sottoposti all'imposta IMU 2013. Possono essere adibiti all'esercizio di attività quali la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali.


La sospensione del versa­mento della prima rata Imu - stabi­lita con l'articolo 1, comma 1 del Dl n. 54/2013, pubbli­cato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013 n. 117 - interessa anche l'imposta dovuta in relazio­ne ai terreni agricoli. Ai sensi del successivo articolo 2 del medesi­mo decreto, è stabilito che, se en­tro il 31 agosto 2013 non si avrà l'adozione della riforma sulla tassazione degli immobili, il termine per il versamento della prima rata è individuata nel 16 settembre 2013 e la determinazione dell'im­porto dovuto avverrà applicando la disciplina attualmente vigente.

In attesa della Riforma del tributo e della sua possibile abrogazione definitiva per i terreni agricoli vediamo quali sono le norme che sono alla base del calcolo dell'Imu su questi terreni.

Quanto si paga

"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000" (in pratica non si paga nulla per terreni fino a euro 6.000 compresi.)
Oltre tale importo è prevista una serie di riduzioni d'imposta progressive come riportato nella seguente tabella:
Tabella delle riduzioni IMU comma 8-bis
ScaglioneRiduzione %
da 0 fino a € 6.000 compresi100 %
da € 6.000 fino a € 15.500 compresi70 %
da € 15.500 fino a € 25.500 compresi50 %
da € 25.500 fino a € 32.000 compresi25 %


Valore Catastale dei Terreni Agricoli


"Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Terreni Coltivati Direttamente e Non Coltivati

 

Sempre il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che: "Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110".
Dal testo della norma sembra quindi che il moltiplicatore catastale ridotto si possa applicare anche ai terreni non coltivati purché questi ultimi siano posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (è il caso ad esempio di un agricoltore che possiede alcuni terreni ma, per vari motivi, ne coltiva solo una parte).
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