Diritto camerale 2013


IL DIRITTO CAMERALE SI PAGA ANCHE NEL 2013. Modalità e importi dovuti all'erario.

Il diritto camerale è dovuto anche nel 2013. Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenuti al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio. La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2012 ha confermato per l'anno 2013 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal decreto ministeriale del 21 aprile 2011.

Soggetti esclusi


Il diritto annuale non è dovuto per:
- Le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nel 2012 (salvo nel caso di esercizio provvisorio dell’attività);
- le società che si sono iscritte dopo il 1° gennaio 2013, poiché hanno già versato il diritto al momento dell’iscrizione;
- le imprese che hanno cessato l’attività nel 2012, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2013;
 

Imprese iscritte nella sezione ordinaria

Sono iscritte nella sezione ordinaria:
- Alcune imprese individuali (che versano il diritto nella misura fissa di € 200,00);
- tutte le società (escluse quelle semplici);
- i consorzi ed enti economici pubblici e privati;
- Geie – gruppi europei di interesse economico;
- le imprese che pagano il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2012), per scaglioni, secondo la seguente tabella:

fatturato 2012 importo dovuto (in euro)
oltre euro fino a euro
 --- 100.000 200,00
100.000 250.000 200 + 0,015%
della parte eccedente 100.000
250.000 500.000 222,50 + 0,013%
della parte eccedente 250.000
500.000 1.000.000 225 + 0,010%
della parte eccedente 500.000
1.000.000 10.000.000 305 + 0,009%
della parte eccedente 1.000.000
10.000.000 35.000.000 1.115 + 0,005%
della parte eccedente 10.000.000
35.000.000 50.000.000 2.365 + 0,003%
della parte eccedente 35.000.000
50.000.000
 
 --- 2.815 + 0,001%
della parte eccedente 50.000.000
(fino a un massimo di 40.000)

 
 Imprese iscritte nella sezione speciale
Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:
- Gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;
- i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);
- le società semplici ex art. 2251 c.c.;
- le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli Albi delle imprese artigiane.
Le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa.


Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale
Importo
Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane
€   88,00
Società semplici agricole
€  100,00
Società semplici non agricole
€  200,00
Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti)
€  200,00
Soggetti iscritti solo al REA (enti, associazioni, fondazioni)
€   30,00

 Unità locali

Le imprese che svolgono l’attività anche in unità locali dovranno versare il diritto, oltre che per la propria sede, anche per ogni unità locale, a favore della Camera di Commercio competente in base alla provincia in cui ha sede l’unità locale, nel seguente modo:
Imprese italiane
20% di quanto dovuto per la sede, arrotondato all’unità di euro, fino ad un massimo di € 200 per unità
Imprese con sede principale all’estero
€  110,00
Società semplici agricole
€  20,00
Società semplici non agricole
€  40,00
Società tra professionisti
€  40,00


Termini di versamento



Il termine per il versamento del diritto annuale, coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi quindi entro il giorno 17 giugno 2013.
I soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
I soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento oppure possono avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Altri articoli per te:

0  commenti :

Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.