Lo stato di disoccupazione nel 2013


COS’È LO STATO DI DISOCCUPAZIONE? POSSO SVOLGERE UNA PRESTAZIONE OCCASIONALE NEL 2013 SENZA PERDERE L'INDENNITA'? QUANDO SI PERDE LO STATUS DI DISOCCUPATO?

Lo stato di disoccupazione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 181 del 2000 successivamente modificato dal  decreto legislativo 297 del 2002, è la condizione di una persona “priva di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti” .
Riconoscimento
Lo stato di disoccupazione viene riconosciuto solo alle persone che dichiarino al Centro per l'Impiego competente per domicilio l'immediata disponibilità al lavoro.
Serve quindi:
1.    essere immediatamente disponibili al lavoro 
2.    essere immediatamente disponibili alla ricerca di un lavoro, secondo le modalità definite con i soggetti competenti (Centri per l’Impiego o altri soggetti autorizzati e accreditati per svolgere questa funzione)
3.    essere privi di lavoro, oppure svolgere un’ attività lavorativa con un reddito annuale che non superi il limite stabilito (8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati; 4.800 euro per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni)

Conservazione dello stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione può essere conservato in alcuni casi anche se si svolge un’attività lavorativa.

E’ però necessario che il reddito annuale lordo derivante da attività lavorativa non sia superiore a:
 
  • 8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);

  • 4.800 euro per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni (inclusi i lavori detti "occasionali") 
Ai fini della conservazione/recupero dello stato di disoccupazione, l'attività dei soci lavoratori di società cooperative viene valutata sulla base della tipologia di contratto stipulato con la cooperativa stessa.

Perdita dello stato di disoccupazione
Si perde lo stato di disoccupazione se si ha un reddito annuale lordo superiore ad 8.000 euro per lavoro dipendente o 4.800 euro per lavoro autonomo e un rapporto di lavoro superiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se laureati).
La decadenza dallo stato di disoccupazione comporta la perdita dell'anzianità di disoccupazione maturata.
Per conservare lo stato di disoccupazione è quindi necessario presentarsi al Centro per l'Impiego di competenza al massimo entro il 30 gennaio dell’anno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, per dichiarare l'ammontare del reddito da lavoro percepito o presumibile nell'anno solare.
Oltre tale termine, senza giustificato motivo documentabile, non si avrà alcuna possibilità di recuperare l'anzianità maturata
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2  commenti :

  1. Salve,
    è possibile quindi mantenere lo status di disoccupato e poter continuare ad usufruire della indennità ASPI anche nel caso di LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE con RITENUTA D'ACCONTO stando ENTRO I 4.800 EURI LORDI ANNUI ?
    Nessuna comunicazione all'INPS per non far decadere l'ASPI già in fase di percepimento?!
    Grazie in anticipo per i vostri preziosi chiarimenti!

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    Risposte
    1. In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata e quindi anche una prestazione occasionale di lavoro autonomo, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
      La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma da presentare all’Istituto.

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