Esonero tasse scolastiche 2013


L'esonero del pagamento delle tasse scolastiche nel 2013 è previsto per determinate fasce di . L'esonero può essere applicato alle famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) ed anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Le famiglie disagiate devono quindi pagare di tasca propria le tasse erariali scolastiche unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
I limiti massimi di reddito ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche vengono rivalutati ogni anno. Per l'anno scolastico 2013/2014 valgono i valori riportati dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari
limite massimo di
rivalutazione in
limite massimo di
formati dal
reddito   per l'anno
ragione dell’1,5 %
reddito espresso in
seguente numero di
scolastico
con arrotondamento
euro per l'a.s.
persone
2012/2013   riferito
all’unità di euro
2013/2014 riferito

all'anno d'imposta
superiore
all'anno d'imposta

2011

2012
1
5.096,00
77,00
5.173,00
2
8.452,00
127,00
8.579,00
3
10.864,00
163,00
11.027,00
4
12.974,00
195,00
13.169,00
5
15.083,00
227,00
15.310,00
6
17.095,00
257,00
17.352,00
7 e oltre
19.102,00
287,00
19.389,00


Cosa sono le tasse scolastiche

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990); le tipologie, determinate in lire e rapportate in euro, si riferiscono a :

- tassa di iscrizione (euro 6,04);
- tassa di frequenza (euro 15,13);
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
- tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).
Contributo per esami di stato

Sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n.41 dell’11 maggio 2012, art.22, il versamento da parte di candidati esterni agli esami di Stato del contributo, richiesto e regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore Generale.

 
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