Tassazione TFR 2012 2013


Il trattamento di fine rapporto TFR è assoggetato alla alla disciplina della tassazione separata.
Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente. Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro (e quindi indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno determinata), fatto salvo il caso di integrale destinazione alla previdenza complementare.
La legge prevede alcune ipotesi tassative nelle quali parte del TFR accantonato può essere anticipato nel corso del rapporto.

I Contratti Collettivi hanno la facoltà di fissare condizioni di miglior favore per l’erogazione di anticipazioni del TFR, nonché stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle relative richieste.

Tassazione TFR, dettagli tecnici
L’art. 11, D.Lgs. 47/2000 ha modificato la tassazione del TFR, separando la quota attribuibile a rendimenti finanziari, cioè la rivalutazione annua, dalla restante indennità.
La nuova disciplina si applica a partire dalle somme maturate dall’1.1.2001, per cui la base imponibile, peraltro unica, è composta da due parti distinte:
  • quella maturata fino al 31.12.2000, comprensiva delle rivalutazioni e ridotta di € 309,87 per anno di anzianità,
  •  quella maturata dopo tale data, che esclude la rivalutazione e su cui non spetta la riduzione annua.
 Tassazione delle quote fino al 31/12/2000

Per prima cosa occorre determinare l’importo della “franchigia”, questa è pari a €309.87 all’anno ed è riproporzionata per frazioni di anno e per parametro part time. Pertanto il metodo più semplice è determinare l’anzianità ante 2001 in mesi e calcolare:
(309.87€ / 12) * anzianità in mesi.
Il secondo step è il calcolo del “reddito di riferimento” che serve a determinare l’aliquota da applicare all’imponibile (al netto della franchigia). Il calcolo si effettua sommando tutte le somme maturate (comprese quelle destinate ai fondi pensione); questo importo deve essere diviso per i mesi di anzianità e moltiplicato per 144.
A questo punto è possibile determinare “l’aliquota”, in base agli scaglioni di reddito facendo una media.
Di seguito un esempio con scaglioni in vigore nel 2011:
Reddito di riferimento: € 19350
In base agli scaglioni di reddito vigenti i primi € 15000 saranno tassati al 23%; i successivi €4350 al 27%; quindi sviluppando il calcolo avremo:
€ 15000*23%= € 3450
€ 4350 * 27%=€ 1174,50
Totale dell’imposta sul reddito di riferimento: 3450+1174,50= € 4624.50
Aliquota media: (4624.50/19350)*100 = 23.90%

L’aliquota così determinata deve essere applicata al tfr al netto della franchigia.


Tassazione quote a partire dal 01/01/2001
La prima differenza rispetto al periodo precedente è la determinazione della base imponibile , infatti vanno sottratte le quote di rivalutazione già assoggettate a tassazione separata dell'11%.
Il reddito di riferimento invece, si ottiene aggiungendo alla base imponibile eventuali acconti o anticipazioni già percepiti, nonché eventuali importi versati ai fondi pensione o al fondo di Tesoreria Inps. L’aliquota si determina invece nel modo già esposto.
Molto più ampio invece è il panorama delle detrazioni applicabili.
Per i rapporti cessati fra il 01/01/2001 e il 31/12/2005 era applicabile una detrazione (che quindi abbatte l’imposta e non l’imponibile) di € 61.97 all’anno, da riproporzionare per frazioni di anno e per parametro part time.
Per i rapporti a tempo determinato, della durata massima di 2 anni, si applica un’ulteriore detrazione (che si cumulava con la precedente) di € 61.97 all’anno da riproporzionare sempre con gli stessi criteri.
A partire dal  01/04/2008 si applica un’altra detrazione con i seguenti criteri di calcolo:
-       Per reddito di riferimento inferiore a €7500, l’importo è di €70
-       Per reddito di riferimento compreso fra €7500 e €28000 si applica la formula:
50 + 20 * (28000 –reddito di riferimento)/20500
-       Per reddito di riferimento compreso fra 28000 e 30000 si applica la formula:
50 * (30000 – reddito di riferimento)/2000
Occorre precisare che questa detrazione si può fruire solo una volta l’anno pertanto il sostituto d’imposta è tenuto a farsi autocertificare dal lavoratore il diritto alla fruizione per l’anno di competenza.
Una menzione merita la “clausola di salvaguardia” che prevede, per i rapporti iniziati prima del 31/12/2006, la possibilità di applicare, se più favorevoli, le aliquote per scaglioni vigenti fino al 2006.
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