Divieto vendite allo scoperto (short selling)


Delibera n. 17902
Misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;
VISTA la Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob, per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto, temporaneamente, un regime obbligatorio di comunicazione delle posizioni nette corte detenute su titoli azionari;
CONSIDERATA la straordinarietà delle condizioni di mercato rilevate nelle sedute del mese di agosto 2011, caratterizzate da un rilevante incremento della volatilità, con particolare riferimento alle azioni del comparto finanziario;
RITENUTO non più sufficiente, alla luce delle mutate condizioni di mercato, il regime di comunicazione delle posizioni nette corte, adottate con la citata Delibera n. 17862;
CONSIDERATE le analoghe misure restrittive in materia di posizioni nette corte adottate l'11 agosto 2011 dalle competenti Autorità di Francia, Belgio e Spagna;
RITENUTO che per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori sia necessario e indifferibile, tenuto conto dell'evolversi della situazione di mercato, introdurre temporaneamente misure restrittive in materia di posizioni nette corte;
D E L I B E R A:
1. E' fatto divieto di assumere posizioni nette corte ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday, in relazione al capitale degli emittenti inclusi nella lista pubblicata sul sito internet della Consob.
2. Il divieto di cui al punto 1 si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.
3. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).
Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 09.00 del 12 agosto 2011 e resteranno in vigore per 15 giorni.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.
 
Roma, il 12 agosto 2011
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas


Allegato - Emittenti oggetto della delibera n. 17902 del 12 agosto 2011
-Azimut Holding
-Banca Carige
-Banca Finnat
-Banca Generali
-Banca Ifis
-Banca Intermobiliare
-Banca Monte Paschi Siena
-Banca Popolare Emilia Romagna
-Banca Popolare Etruria e Lazio
-Banca Popolare Milano
-Banca Popolare Sondrio
-Banca Profilo
-Banco di Desio e Brianza
-Banco di Sardegna Risp
-Banco Popolare
-Cattolica Assicurazioni
-Credito Artigiano
-Credito Emiliano
-Credito Valtellinese
-Fondiaria Sai
-Generali
-Intesa Sanpaolo
-Mediobanca
-Mediolanum
-Milano Assicurazioni
-Ubi Banca
-Unicredit
-Unipol
-Vittoria Assicurazioni
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