Acconto sul dividendo


Alle società il cui bilancio è stato obbligatoriamente sottoposto a certificazione è concesso di distribuire un acconto sul dividendo, cioè in sostanza di anticipare il pagamento del dividendo stesso, a condizione che il revisore contabile abbia rilasciato giudizio positivo sul bilancio del precedente esercizio. Tale facoltà è invece negata nel caso in cui dallo stesso siano risultate perdite.
A disciplinare gli acconti sui dividendi interviene infatti l’art. 2433-bis del Codice Civile, secondo il quale la loro distribuzione è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale. Tale articolo stabilisce inoltre che la distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
Per quanto riguarda l’ammontare, questo non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Sono gli amministratori a deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.

La dottrina ritiene che il prospetto contabile debba essere composto da uno stato patrimoniale e da unconto economico redatti secondo le norme di redazione di un bilancio d’esercizio di fine anno. Inoltre la relazione degli amministratori dovrà contenere adeguate informazioni sulla evoluzione della situazione finanziaria e sull’andamento economico della società e del gruppo (se si tratta di società capogruppo) nel periodo intercorrente fra l’inizio dell’esercizio e la data del prospetto contabile, nonché elementi circa l’evoluzione prevedibile della gestione nei mesi mancanti alla chiusura dell’esercizio, in modo da poter ritenere che in tale periodo non siano previste erosioni degli utili già conseguiti.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le disposizioni precedenti non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
Dal punto di vista fiscale, il Decreto Legge n. 269 del 2003 ha imposto alcune limitazioni alla fruibilità del credito d'imposta. Relativamente alle distribuzioni di acconti sui dividendi e di utili portati a nuovo o accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003: non compete il credito d'imposta pieno (pari al 56,25%), ma solo quello limitato (51,51%) per le distribuzioni di riserve di utili. Per gli acconti sui dividendi si applica lo stesso regime fiscale dell'utile che sarà deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto
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